Funzioni speciali del Ragioniere

[R.D. 21-6-1885; R.D. 2-10-1891 n. 662; R.D.L. 28-3-1929, n. 552; D.P.R. 27- 10-1953, n. 1068 e disposizioni varie]

  1. Organizzazione amministrativa di aziende private e pubbliche e conseguente ordinamento dei libri e dei conti; impianti di uffici e scritture; piani di contabilità per aziende private e pubbliche e riordinamento di contabilità per riorganizzazioni aziendali;
  2. Progetti, preventivi, costituzione, trasformazione, fusione di società commerciali;
  3. Liquidazioni volontarie e giudiziali di aziende individuali e collettive; amministrazioni di
    aziende, di patrimoni e di singoli beni;
  4. Gestione di patrimoni; incarichi giudiziali e di volontaria giurisdizione per l’amministrazione di beni e di aziende;
  5. Sistemazioni patrimoniali, componimenti amichevoli, concordati giudiziali ed extragiudiziali, transazione, esazioni di crediti contestati;
  6. Divisione di patrimoni, compilazione di relalivi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione; ammillistrazione di beni comuni e divisione di eredità;
  7. Tutele; curatele di beni di interdicenti, interdetti, inabilitati, minori; eredità giacenti curatele al ventre; inventario e liquidazione in rappresentanza di assente;
  8. Curatele fallimentari; assistenza di creditori in procedure fallimentari;
  9. Concordati preventivi e procedimento sommario amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa;
  10. Graduatorie giudiziali;
  11. Riordinamento di contabilità arretrate e confuse controlli e inchieste;
  12. Revisioni di bilanci, conti e scritture; ispezioni di libri nelle società e aziende commerciali; revisioni di libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento contabile delle imprese;
  13. Revisioni aziendali per operazioni finanziarie; ispezioni alle Società Fiduciarie o Revisionali;

Funzioni di sindaco nelle società commerciali e negli altri enti; rappresentanza di azionisti nelle assemblee;

Perizie civili e penali di ragioneria in materia amministrativa, finanziaria, economica e commerciale; perizie contabili e consulenze tecniche;

Arbitrati di conciliazione e per compromesso; motivati pareri, liquidazione di conti;

Sequestri giudiziari di beni mobili, immobili e di aziende commerciali;

Compilazione di inventari, preventivi, rendiconti, bilanci e situazioni; determinazione dei costi di produzione nelle imprese industriali e determinazione dell’utile lordo industriale e commerciale; bilancio tecnico e calcolo della riserva matematica nelle imprese di assicurazione; rilevazioni in materia contabile e amministrativa;

Valutazione di enti patrimoniali;

Valutazione di capitali assicurativi e di rendite vitalizie;

Regolamenti e liquidazioni di avarie marittime;

Piani di ammortamento per l’assunzione di prestiti;

Consulenza in materia di amministrazione, commercio economia, finanza e controllo amministrativo di ogni specie di aziende civili e commerciali;

Consulenza e assistenza tributaria.

Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale.
D.P.R. 27/10/1953, n. 1068.

Tariffa per spese, indennità, onorari e competenze spettanti ai Ragionieri professionisti.
D.P.R. 10/02/1981, n. 130.

Compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite a richiesta dell’Autorità Giudiziaria.
Legge 8/7/1980, n. 319 - D.P.R. 14/11/1983, n. 820.

Adeguamento compensi consulenti tecnici.
D.P.R. 27/7/1988, n. 352.

Il ragioniere e perito commerciale non può esercitare la professione se non è iscritto nell’albo.
Art. 2 D.P.R. 27/10/1953, n. 1068.

Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un’albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli da azione per il pagamento della retribuzione.
Art. 2231 Codice Civile.

Chiunque abusivamente esercita la professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con reclusione fino a sei mesi o con multa da lire 40.000 a lire 200.000.
Art. 348 Codice Penale.

Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali.
Legge 5/12/1987, n. 507.