ORDINAMENTO PROFESSIONALE
DI RAGIONERE E PERITO COMMERCIALE
(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -27
OTTOBRE 1953, N. 1068)
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell11-2-54)
Modifica Art. 31 G.U. n. 51 del 2-3-92 L.183 del 12-2-92
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 28 dicembre 1952, n. 3060;
Visto larticolo 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia,
di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per lindustria
e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
DECRETA: Articolo unico
È approvato lordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 27 ottobre 1953.
EINAUDI
Pella - Azara - Gava - Segni - Malvestiti - Rubinacci
Visto, il Guardasigilli: Azara.
Registrato alla Corte dei Conti addì 5 febbraio 1954.
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 88. Pella.
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto della professione
A coloro che sono iscritti nellalbo dei ragionieri e periti commerciali (art. 2229 cod. civ.) è riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale e di economia
aziendale nonchè in materia di amministrazione e di tributi. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:
Lautorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni
debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra ai
ragionieri e periti commerciali iscritti allalbo, salvo che si tratti di incarichi
che per legge rientrano nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei
procuratori o che la amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.
Lelencazione di cui al presente articolo non pregiudica lesercizio di ogni
altra attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, nè quanto può formare
oggetto dellattività professionale di altre categorie di professionisti a norma di
leggi e di regolamenti.
Art. 2 - Esercizio della professione
Il ragioniere e perito commerciale non può esercitare la professione se non è iscritto allalbo (art. 31).
Art. 3 - Incompatibilità
Lesercizio della professione di ragioniere e perito
commerciale è incompatibile con lesercizio della professione di notaio, con
lesercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di
ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di agente di cambio, di
esattore di pubblici tributi e dincaricato di gestioni esattoriali.
Liscrizione nellalbo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle
altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia
vietato lesercizio della libera professione (artt. 29, comma 50 e 34, n. 1).
Art. 4 - Obbligo del segreto professionale
I ragionieri e periti commerciali iscritti nellalbo hanno lobbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisore e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.
Art. 5 - Vigilanza sullesercizio della professione
Lalta vigilanza sullesercizio della professione di ragioniere e perito commerciale spetta al Ministro per la Grazia e Giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei Presidenti e dei Procuratori generali di Corte dappello.
TITOLO Il - I COLLEGI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Art. 6 - Circoscrizione territoriale
In ogni circondario nel cui territorio esercitano la
professione almeno quindici ragionieri e periti commerciali è costituito, con sede nel
Comune capoluogo, un Collegio professionale retto da un Consiglio (art. 7 e seg.).
Se il numero dei ragionieri e periti commerciali è inferiore a quindici, essi sono
iscritti nellalbo di un Collegio vicino determinato dal consiglio nazionale (art.
13).
Art. 7 - Composizione del Consiglio del Collegio - Eleggibilità dei Consiglieri
Il Consiglio del Collegio (art. 6) è composto di cinque
membri se gli iscritti nellalbo non superano i cinquanta, di sette se superano i
cinquanta ma non i cento, di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se
superano i trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento.
Gli iscritti nellalbo eleggono il Consiglio (art. 19); sono eleggibili quando
abbiano almeno cinque anni di anzianità professionale.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 8 - Cariche del Consiglio
Ciascun Consiglio (art. 7) elegge nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Se il Consiglio è composto almeno di sette membri si deve eleggere anche un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nellalbo, e a pari anzianità, il più anziano per età.
Art. 9 - Attribuzioni del Presidente
Il presidente ha la rappresentanza del Collegio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente ordinamento.
Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio del Collegio, oltre le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme di legge:
Art. 11 - Riunioni consiliari
Il presidente del Consiglio (art. 8) convoca il Consiglio
almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta
richiesta dalla maggioranza dei componenti (art. 7).
Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei
componenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è
sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 12 - Decadenza dalla carica di consigliere
I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
Art. 13 - Delegazione del Collegio
Il Consiglio del Collegio, di cui allart. 6, secondo comma, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nel circondario in cui non esista lalbo, una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta il Consiglio nei rapporti con le autorità giudiziarie ed amministrative.
Art. 14 - Sostituzione dei componenti del Consiglio
Alla sostituzione dei consiglieri (art. 7) che sono venuti
a mancare entro lanno per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con
elezioni supplettive entro il primo bimestre dellanno successivo a quello in cui si
sono verificate le vacanze (art. 19). I componenti così eletti rimangono in carica fino
alla scadenza del Consiglio
Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del Consiglio, il presidente
deve, entro sessanta giorni, convocare la assemblea per la elezione dell'intero Consiglio
(art. 19).
lI Presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del
Consiglio.
Art. 15 - Scioglimento del Consiglio
Se non si provvede alla integrazione del Consiglio (art.
7), se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrano altri gravi motivi, il
Consiglio può essere sciolto. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del
Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede,
entro novanta giorni, alla convocazione dellassemblea per lelezione del
Consiglio (art. 19).
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del
Ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.
Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e non più di sei
componenti, da scegliersi fra gli iscritti nellalbo, che lo coadiuva
nellesercizio delle funzioni predette.
Art. 16 - Collegio dei revisori dei conti
Ogni Collegio con cento iscritti ha un Collegio di revisori
dei conti (art. 19).
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti.
Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio,
riferendone allassemblea (art. 18).
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 17 - Assemblea
Lassemblea (artt. 18,19, 21) è convocata mediante
avviso contenente lindicazione del giorno, dellora e del luogo della adunanza
e lelenco delle materie da trattare. Lavviso, almeno quindici giorni prima, è
spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo
visibile nella sede del Collegio per la durata di detto termine.
Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tener luogo dellavviso
spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale
quotidiano locale per due volte consecutive.
Salvo il disposto dellart. 19, lassemblea è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed, in seconda
convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con
qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.
Il presidente e il segretario del Consiglio sono rispettivamente il presidente e il
segretario dellassemblea degli iscritti.
Constatata la validità dellassemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia
domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.
Questultima disposizione non si applica per la elezione del Consiglio del Collegio
(art. 19).
Art. 18 - Convocazione dell'assemblea per lapprovazione dei conti
Lassemblea generale degli iscritti nellalbo o nellelenco per lapprovazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno. (artt. 16 e 17).
Art. 19 - Convocazione dellassemblea per la elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei revisori dei conti
Per lelezione del Consiglio del Collegio, il
presidente convoca lassemblea degli iscritti nellalbo, esclusi i sospesi
dallesercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui allart. 29,
comma 50 (art. 7).
Lavviso deve indicare il luogo, il giorno, lora e lo scopo delladunanza.
Lassemblea è valida se interviene almeno un sesto degli iscritti nellalbo.
Per la validità dellassemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di
dieci.
I componenti del Consiglio (art. 7) e del Collegio di revisori dei conti (art. 16) sono
eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede
contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. In caso di
parità, è preferito il candidato più anziano per iscrizione, e tra coloro che abbiano
uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
Non è ammesso il voto per delega.
È ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera. Liscritto deve alluopo
ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le
elezioni, al segretario del Consiglio, il quale la chiude in una busta immediatamente. Su
questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma col
bollo dellufficio.
Le buste sono consegnate al presidente dellassemblea allatto
dellapertura della votazione.
Liscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla
pervenire al presidente dellassemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la
firma del votante, legalizzata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che nella
busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente dellassemblea verifica e fa
constatare la integrità di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota,
nellelenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae
le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nellurna.
Decorse cinque ore dallinizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver
ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara
chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio,
assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori
presenti.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli
eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di Grazia e Giustizia e al Consiglio
nazionale.
Art. 20 - Reclami contro i risultati delle elezioni
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nellalbo del Collegio può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dallavvenuta proclamazione (art.19).
Art. 21 - Assemblee straordinarie
Il presidente deve convocare senza ritardo lassemblea
quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da
parte di almeno un quinto degli iscritti nellalbo o nellelenco del Collegio.
Se non vi provvede, lassemblea è convocata dal pubblico ministero presso il
Tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla (art. 17).
TITOLO III - IL CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 22 - Sede e composizione del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali
ha sede in Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Esso è composto di undici membri eletti dai Consigli dei Collegi fra coloro che abbiano
una anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nellalbo.
Ogni Consiglio di Collegio non può eleggere più di un candidato.
A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta,
fino a duecento iscritti nellalbo ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione
di cento.
Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti
nellalbo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nellalbo, la data di
nascita e lindirizzo del candidato designato ad una Commissione nominata dal
Ministro per la Grazia e Giustizia e composta da un magistrato di appello, che la
presiede, e da due professionisti. La Commissione, verificata la osservanza delle norme di
legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportato e proclama
eletti i primi undici (art. 24). In caso di parità di voti, è preferito il candidato
più anziano per iscrizione nellalbo e, tra coloro che abbiamo uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età.
I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di
Grazia e Giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.
I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni
decorrono dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli
eletti.
I Consigli dei Collegi devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima
di quello in cui scade il Consiglio nazionale.
Fino allinsediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio
uscente.
Art. 23 - Cariche
Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario.
Art. 24 - Incompatibilità - Sostituzione dei componenti
Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio di
un Collegio (art. 7) e del Consiglio nazionale (art. 22).
In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinunzia alla
carica di componente del Consiglio del Collegio.
A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati,
dal Consiglio nazionale, i candidati, compresi nella graduatoria formata a termini
dellart. 22, comma quinto, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni supplettive da parte dei
Consigli dei Collegi che avevano designato il componente da sostituire.
Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente
ordinamento:
Art. 26 - Riunioni consiglieri
Il presidente del Consiglio nazionale (art. 22) convoca il
Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocano a richiesta di almeno
cinque membri.
Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della
maggioranza dei componenti.
In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più
anziano per iscrizione nellalbo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità,
prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 27 - Notificazione delle decisioni
Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la Corte di appello della circoscrizione alla quale linteressato appartiene nonchè al Consiglio del Collegio ed al Ministro di Grazia e Giustizia.
Art. 28 - Reclami
Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di
iscrizione nellalbo o nellelenco e di cancellazione, nonchè in materia
disciplinare e di eleggibilità a componente del Consiglio del Collegio possono essere
impugnate davanti al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la
deliberazione, dallinteressato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio
di trenta giornidalla notifica della deliberazione stessa.
Il Tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero
e linteressato.
Lappello dalla sentenza del Tribunale è deciso con la osservanza delle medesime
forme.
TITOLO IV - GLI ALBI E GLI ELENCHI: CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI
Art. 29 - Albo ed elenco dei non esercenti
Il Consiglio di ciascun Collegio custodisce lalbo dei
ragionieri e periti commerciali. Il Consiglio, entro il primo trimestre di ogni anno,
provvede alla revisione dellalbo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni,
osservate per le cancellazioni le relative norme.
Lalbo, a cura del Consiglio del Collegio, deve essere comunicato al Ministero di
Grazia e Giustizia, al Consiglio nazionale, ai Capi della Corte di appello, dei Tribunali
e delle Preture del distretto, nonchè agli altri Consigli dei Collegi.
Lalbo deve contenere il cognome, il nome, la paternità, lanno di nascita, la
residenza e lindirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione e il titolo in
base al quale questa è disposta. Lalbo è compilato secondo lordine di
anzianità delliscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero
dordine di iscrizione nellalbo.
Coloro che a norma dell'art. 3, non possono esercitare la professione, pur avendone i
requisiti, sono iscritti a loro richiesta in uno speciale elenco contenente le indicazioni
di cui al comma precedente.
Art. 30 - Divieto di iscrizione in più albi - Anzianità
Non si può essere iscritti che in un solo albo di
ragionieri e periti commerciali (art. 2).
Linfrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.
La data di iscrizione nellalbo stabilisce lanzianità.
Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nellalbo, hanno
lanzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata
dellinterruzione.
Art. 31 - Requisiti per liscrizione all'albo o nellelenco speciale
1 - Per ottenere liscrizione allalbo o nellelenco speciale è necessario:
2 - Con decreto del Ministro dellUniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.
3 - Labilitazione allesercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto allalbo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
4 - Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionaleragionieri e periti commerciali.
Art. 32 - Domanda di iscrizione nellalbo o nellelenco speciale
La domanda per liscrizione nellalbo o
nellelenco speciale, redatta su carta bollata e corredata dei documenti comprovanti
il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento (art. 31), nonchè dalla
ricevuta di pagamento della prescritta tassa deve essere diretta al Consiglio del Collegio
nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Il rigetto della domanda, per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere
pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.
Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.
La deliberazione, adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere
notificata, entro quindici giorni, allinteressato ed al pubblico ministero presso il
Tribunale.
Contro tale deliberazione, linteressato ed il pubblico ministero possono proporre
ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il
ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo
comma del presente articolo, linteressato può, entro trenta giorni dalla scadenza
ditale termine, proporre ricorso al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide
sul merito della iscrizione.
Art. 33 - Trasferimento di residenza
Il ragioniere e perito commerciale che trasferisce la
residenza può chiedere il trasferimento delliscrizione nellalbo della nuova
residenza.
In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con lanzianità
che aveva nellalbo precedente.
Non è ammesso il trasferimento qualora il richiedente si trovi sottoposto a procedimento
penale o disciplinare o sia sospeso dallesercizio della professione. Per le
iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo
precedente.
TITOLO V - CANCELLAZIONE DALLALBO O DALLELENCO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 34 - Cancellazione dallalbo o dallelenco
Oltre che nel caso di rinuncia delliscritto, la cancellazione dallalbo è pronunciata dal Consiglio del Collegio dufficio o su richiesta del pubblico ministero:
Il Consiglio del Collegio pronuncia la cancellazione
dallelenco speciale nel caso di rinuncia ed in quelli indicati ai numeri 2) e 3) del
presente articolo.
La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia o di irreperibilità, non può essere
pronunciata se non dopo aver sentito linteressato.
Le deliberazioni del Consiglio del Collegio sono notificate entro quindici giorni
allinteressato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.
Linteressato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio
nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
Il ragioniere e perito commerciale cancellato dallalbo o dallelenco speciale
ha diritto di esservi reiscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno
determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni
dellarticolo 31.
Art.35 - Responsabilità disciplinare degli iscritti nellalbo dei ragionieri e periti commerciali
- Azione disciplinare
Il ragioniere e perito commerciale che si rende colpevole di abusi o mancanze
nellesercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al
decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.
Salvo il disposto dellarticolo 38, commi secondo e terzo, il Consiglio del Collegio
che custodisce lalbo o lelenco speciale in cui lincolpato è iscritto,
inizia il procedimento disciplinare dufficio o su richiesta del pubblico ministero
presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, oppure su richiesta
degli interessati.
Se lincolpato è membro del Consiglio del Collegio, la competenza a procedere
disciplinarmente spetta al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello e, se
egli appartiene a questultimo, al Consiglio costituito nella sede della Corte di
appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.
Art. 36 - Pene disciplinari
Le pene disciplinari che il Consiglio può, secondo i casi, applicare sono:
1) la censura;
2) la sospensione dallesercizio professionale per un tempo non superiore ai due
anni;
3) la radiazione (art. 38).
Art. 37 - La censura
La censura consiste in una dichiarazione di biasimo (art. 36).
Art. 38 - Casi di radiazione
La radiazione è pronunciata contro il ragioniere e perito commerciale che abbia, con la
sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della
professione.
La condanna per il delitto contro la pubblica amministrazione, contro
lamministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro leconomia
pubblica, lindustria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro
delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto
dallalbo o dallelenco.
Importano parimenti la radiazione di diritto:
1) linterdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o
la interdizione dalla professione per una eguale durata;
2) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati nellarticolo 222,
comma secondo, del codice penale e lassegnazione ad una colonia agricola o ad una
casa di lavoro.
La radiazione nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo è
dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, linteressato.
Art. 39 - Casi di sospensione
Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dallesercizio della professione;
a) linterdizione dai pubblici uffici per una durata
non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nellarticolo
precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, lapplicazione di una
delle misure di sicurezza non detentive previste dallarticolo 215 del codice penale,
comma terzo, numeri 1, 2 e 3;
c) lemissione di un mandato o di un ordine di cattura.
La sospensione è dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, il
professionista.
Il Consiglio del Collegio, osservate le forme del procedimento disciplinare (art. 41) può
pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la
dignità ed il decoro professionale, nonchè a carico degli iscritti che non adempiono,
nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dal
presente ordinamento (artt. 10 e 25). La sospensione inflitta per questultimo motivo
è revocata, con provvedimento del presidente del Consiglio, quando liscritto
dimostri di aver pagate le somme dovute.
Nei casi previsti nelle lettere a), b) e c) del presente articolo ed in quello di omesso
pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.
Il ragioniere e perito commerciale cui sia stata applicata la censura è punito con la
sospensione non interiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza (art. 36).
Art. 40 - Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale
Il ragioniere e perito commerciale iscritto nellalbo o nellelenco che sia stato sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dellimputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè limputato non lha commesso.
Art. 41 - Istruttoria nel procedimento disciplinare
Ferme le disposizione di cui agli articoli 38, ultimo comma e 39, secondo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che lincolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio con lassegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe. Lincolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
Art. 42 - Ricusazione ed astensione
I membri del Consiglio devono astenersi quando incorrono i
motivi indicati nellarticolo 51 del codice di procedura civile e possono essere
ricusati per gli stessi motivi.
Sullastensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.
Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per
deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della
Corte di appello. Se i componenti che hanno chiesta lastensione o sono stati
ricusati fanno parte di questultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio
nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede della Corte di appello
viciniore.
Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza lastensione o
riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del Collegio cui
appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati;
altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
Art. 43 - Notificazione delle deliberazioni
Le deliberazioni disciplinari sono notificate (art. 50) entro trenta giorni allinteressato ed al pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione lincolpato risiede, nonchè al Procuratore generale presso la Corte di appello e al Ministero di Grazia e Giustizia.
Art. 44 - Ricorso al Consiglio nazionale
Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione
(art. 50) linteressato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al
Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale può sospendere lefficacia del provvedimento; riesamina
integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più
grave(art. 36).
Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che lhanno proposto.
Art. 45 - Riammissione dei radiati
Il ragioniere e perito commerciale radiato dallalbo o
dallelenco (art. 38) può essere riammesso, purchè siano trascorsi almeno sei anni
dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta
la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto,
dopo la radiazione, irreprensibile condotta. Si applicano le disposizioni
dellarticolo 32.
Art. 46 Prescrizione dellazione disciplinare
Lazione disciplinare si prescrive in cinque anni.
TITOLO VI - GLI ONORARI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Art. 47 - Criteri per la determinazione degli onorari
I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri per lindustria e il Commercio e per il Tesoro, sentito il Consiglio nazionale.
Art. 48 - Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali
I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati
con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime.
Si tiene conto altresì della sede, dellurgenza, delle responsabilità assunte dal
professionista e dei risultati conseguiti (art. 2229 e seg. cod. civ.).
Art. 49 - Deposito di documenti presso il Consiglio del Collegio
I ragionieri e periti commerciali non possono ritenere gli
atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli
onorari o dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.
Su reclamo dellinteressato, il Consiglio ordina al professionista di depositare gli
atti, i documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione
amichevole della controversia.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 50 - Notificazioni e comunicazioni
Le notificazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata.
Art. 51 - Prima formazione dellalbo e dellelenco
Per la prima formazione dellAlbo e dellElenco
gli interessati entro sessanta giorni dallentrata in vigore del presente
ordinamento, presenteranno, nella cancelleria della Corte dappello, domanda
discrizione.
Decorso tale termine, il presidente della Corte di appello provvede alla costituzione di
una commissione straordinaria composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da
quattro ragionieri e periti commerciali iscritti nellalbo da almeno dieci anni. Le
funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario
designato dal presidente.
La commissione prende in esame le domande e forma un albo ed un elenco per ciascun
circondano del distretto, osservate le norme di cui allart. 6 del presente
ordinamento. La formazione dellalbo e dellelenco devessere compiuta
entro quattro mesi dalla costituzione della commissione.
Le decisioni della commissione sono impugnabili dallinteressato e dal pubblico
ministero davanti al tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la
deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della
deliberazione stessa.
Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dellarticolo 28.
Art. 52 - Attuali iscritti nellalbo
Coloro che allentrata in vigore del presente ordinamento sono compresi nellalbo dei ragionieri sono iscritti, a domanda, nellalbo o nellelenco indicati nellarticolo 29 e conservano lanzianità della precedente iscrizione.
Art. 53 - Rinnovazione dei Consigli dei Collegi
I Consigli dei Collegi in carica al giorno dellentrata in vigore del presente ordinamento continuano nellesercizio delle loro funzioni fino alla rinnovazione dei Consigli secondo le norme del presente ordinamento.
La rinnovazione dovrà aver luogo entro un anno dalla sua entrata in vigore.