REGOLAMENTO PRATICANTI


Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo ed elevazione del periodo di pratica professionale
per i Ragionieri e Periti Commerciali

Legge n. 183 del 12 febbraio 1992 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 2 marzo 1992

Art. 1

L’art. 31 dell’ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:

"Art. 31 - (Requisiti per l’iscrizione all’albo o nell’elenco speciale)

1. Per ottenere l’iscrizione all’albo o nell’elenco speciale è necessario:

a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b)godere dei diritti politici;

c)essere di condotta irreprensibile;

d)non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall’albo;

e)avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l’iscrizione è richiesta;

f)avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

g)avere conseguito l’abilitazione professionale.

2.Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera

f) del comma 1.

3.L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all’albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine ditale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

4.Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal

Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali".

 

Art. 2

1.Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.La normativa di cui al comma 4 dell’articolo 31 dell’ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953 n. 1068, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, sarà emanata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento per la determinazione dei programmi di esame ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

4.Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgono ai sensi della normativa previgente.

5.Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale della pratica stessa prevista dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine della pratica professionale, saranno ammessi a domanda a sostenere l’esame di abilitazione di cui al comma 3 del citato articolo 31 dell’ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dello stesso articolo 31.

6.Coloro che avranno iniziato la pratica professionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge ma entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 2 del più volte citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, potranno, al termine del periodo di pratica di data triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di stato di cui al comma 3 del medesimo articolo 31 del citato ordinamento, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo stesso.

 

Effetti ed adempimenti previsti dalla legge

Le innovazioni introdotte dalla legge di riforma dell’ art. 31 sono, in sostanza, tre:

1) l’esame di abilitazione diviene esame di Stato regolamentato dalla legge 1378/56;

2) la pratica professionale è elevata da due a tre anni;

3) è richiesto, unitamente al possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, il requisito del diploma universitario o della laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio.

Le tre innovazioni opereranno, nei confronti degli aspiranti professionisti, con scadenze diverse:

Fase 1:

Dalla data di entrata in vigore della legge (17 marzo 1992) alla data di emanazione del regolamento dell’esame distato (entro sei mesi successivi).

Ai praticanti già iscritti ai registri alla data del 17 marzo1992 si applico lo normativa previgente (due anni di pratica, solo il diploma di ragioniere, esame vecchio maniera).

Fase 2:

Dalla data di emanazione del regolamento degli esami al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di emanazione dei decreti istituvi dei diplomi universitari.

- Per i praticanti già iscritti ai registri alla data di entrata in vigore della legge, e quindi ovviamente in possesso del solo titolo di ragioniere, restano i due anni di pratica e l’esenzione dal diploma universitario; dovranno però sostenere l’esame di Stato nuova materia.

- Per coloro che si iscrivono ai registri dei praticanti dopo l’entrata in vigore della legge, resta solo l’esenzione dal possesso di diploma universitario o della laurea. Dovranno quindi aver compiuto un triennio di pratica e sostenere l’esame di Stato nuova materia.

Fase 3:

Dopo il 31 dicembre dell’anno successivo all’emanazione dei decreti istitutivi dei diplomi universitari (v. nota all’art. 1, comma 2).

Entreranno in vigore tutte le nuove regole, per cui per ottenere l’iscrizione al registro dei praticanti i candidati dovranno:

- essere in possesso del diploma universitario o della laurea;

- svolgere successivamente tre anni di pratica (due per chi è in possesso del diploma di laurea);

- al termine della pratica, sostenere l’esame di stato.

In sostanza, il momento "centrale" della nuova disciplina è quello della iscrizione al registro dei praticanti.

È questo il momento nel quale ai candidati sarà richiesto o meno il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 punto f), a seconda del periodo in cui tale iscrizione è richiesta.

Fino alla data del 31 dicembre dell’anno successivo alla emanazione dei decreti istitutivi dei corsi triennali sarà sufficiente il possesso del diploma di ragioniere; dal giorno successivo servirà anche il possesso del titolo universitario (laurea o diploma).

Da tale data, pertanto, fermo restando il diritto dei praticanti già iscritti di sostenere man mano l’esame di stato (non è fissato, a tal proposito, alcun termine finale), è prevedibile un periodo di "blocco" parziale delle iscrizioni: per circa due anni, infatti, potranno essere ammessi solo i laureati, in quanto occorreranno almeno tre anni accademici per avere i primi diplomati universitari.

In ogni caso la disciplina del praticantato, ivi comprese le modalità di iscrizione ai registri, sono di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale che, nel disciplinare la materia, terrà conto dell’esigenza di modulare opportunamente le fasi di applicazione della nuova normativa.

 

COLLEGAMENTI CON IL DECRETO LEGISLATIVO 27/1/92, N. 88
(ATTUAZIONE DELL’VIlI DIRETTIVA CEE)

La fase di prima attuazione della riforma dell’art. 31 si collega inevitabilmente con la fase transitoria prevista dal decreto di attuazione della VIII direttiva CEE sul controllo legale dei conti (Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88).

Tale decreto dispone che, a regime, per poter essere iscritti nel registro dei revisori contabili, bisognerà possedere i seguenti requisiti:

1) un titolo di studio universitario di durata almeno triennale in materie economiche, aziendali o giuridiche;

2) tre anni di pratica presso un Revisore contabile;

3) il superamento di un esame. Sono esonerati coloro che abbiano superato un esame di stato teorico-pratico avente ad oggetto determinate materie, come elencate nell’art. 4 del D.L. 88/1992.

Da ciò si evince che, in futuro, coloro che si iscriveronno ai nostri Albi secondo la nuova disciplina posta dall’art. 31 potranno immediatamente ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori purchè:

il nuovo esame di Stato risponda ai requisiti fissati dall’art. 4 del citato D.L. 88/1992;

abbiano svolto Ia loro pratica professionale presso un Ragioniere professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili.

N.B. - Coloro che, ai sensi della nuova disciplina dell’art. 31, potrebbero ottenere l’iscrizione nei nostri Albi con solo due anni di pratica (in quanto laureati), per potersi iscrivere al Registro dei Revisori contabili dovranno comunque completare un triennio di praticantato.

Per quanto concerne, invece, la prima formazione del Registro dei Revisori, il decreto dispone -transitoriamente- che i professionisti iscritti agli Albi dei Ragionieri e Periti Commerciali (e coloro che hanno in corso l’esame di ammissione alla data di entrata in vigore del decreto stesso), siano ammessi di diritto al Registro dei Revisori contabili, purchè possono vantare almeno un anno di attività nel controllo legale dei conti.

Più complesso è invece il caso dei professionisti che otterranno l’iscrizione nei nostri Albi avvalendosi delle norme transitorie previste dalla legge di riforma dell’art. 31.

Essi infatti sono esonerati dal possesso del titolo di studio universitario nonchè, in alcuni casi, dalla pratica triennale. Inoltre è presumibile che la riforma dell’esame di ammissione richieda un certo tempo, per cui l’esame stesso potrebbe, nei primi tempi, non possedere i requisiti previsti dal D.L. per l’esonero.

Occorre, pertanto, verificare se tali professionisti potranno avvalersi delle norme transitorie (e se sì, fino a quale data) previste dal decreto 88/1992.

Per costoro sembra preclusa l’iscrizione "d’ufficio". Essi dovranno venire successivamente in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina ordinaria.

A tale proposito, però, occorre sottolineare che gli stessi (salvo poche eccezioni) avranno già effettuato tre anni di pratica e sostenuto un esame di stato "riformato". Se avranno avuto l’accortezza di sostenere la pratica presso un Revisore, per ottenere l’iscrizione al Registro dovranno pertanto dotarsi del solo titolo universitario triennale.

 

REGOLAMENTO DELLA PRATICA PROFESSIONALE

Approvato con delibera del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali del 5 giugno 1992, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 22 giugno 1992 n. 145, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Legge 12 febbraio 1992 n. 183, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 2 marzo 1992, n. 51.

 

Art. 1 - Registro dei praticanti

Il collegio dei ragionieri e periti commerciali tiene un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, muniti dei requisiti di cui all’art. 31 del D.P.R. 27.10.1953 n. 1068, così come modificato dall’art. 1 della legge 12.2.1992 n. 183, svolgono la pratica professionale richiesta per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere e perito commerciale presso lo studio di un professionista con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all’Albo.

Dal registro dei praticanti deve risultare per ogni iscritto:

- nome e cognome;
- cittadinanza;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- nome e cognome del professionista presso il quale è svolta la pratica;
- titoli di studio di cui all’art. 31 lettera f) dell’ordinamento professionale;
- data di presentazione della domanda di iscrizione al registro praticanti;
- data della delibera di iscrizione;
- ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica professionale.

Il registro è preventivamente numerato e firmato in ogni suo foglio dal presidente del collegio.

Art .2 - Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione nel registro praticanti è presentata al collegio ove è iscritto il professionista presso il quale sarà svolta la pratica.

Nella domanda il richiedente elegge il domicilio presso lo studio del professionista di cui al comma precedente.

All’atto della presentazione viene apposta sulla domanda la data di ricevimento.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di residenza anagrafica;
b) certificato di cittadinanza;
c) originale, copia autentica notarile o certificazione dei titoli di studio richiesti;
d) dichiarazione del professionista che attesti l’inizio dello svolgimento della pratica nel proprio studio;
e) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio del Collegio;
f) due foto formato tessera firmate dal richiedente.

I certificati di cui alle lettere a) e b) non devono essere di data anteriore a tre mesi e possono essere sostituiti, ai sensi delle leggi vigenti‚ da apposite dichiarazioni sostitutive.

Art. 3 - Delibera di iscrizione

Il consiglio del collegio delibera sulla domanda di iscrizione al registro nel termine di 60 giorni dalla data della presentazione.
L’iscrizione è deliberata con effetto dalla data di presentazione della domanda.
Il segretario del collegio provvede, entro 30 giorni, a dare comunicazione della delibera adottata all’interessato ed al professionista per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Art. 4 - Durata e modalità della pratica

La pratica professionale ha la durata di tre anni ed è ridotta a due per coloro che, oltre al diploma di ragioniere e perito commerciale, siano in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, al momento dell’inizio della pratica.
È fatta salva la facoltà di proseguire la pratica per il terzo anno ai fini degli artt. 3 e 5 del D.L. 115 del 27.01.1992.
La pratica professionale, che deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, a tempo pieno, importa lo svolgimento delle attività proprie della professione e, in ogni caso, la preparazione teorico-pratica nelle materie oggetto dell’esame di abilitazione professionale.
Nello stesso periodo, il professionista nel cui studio il praticantato è svolto, deve consentire al praticante di frequentare corsi di preparazione oppure altri corsi di studi presso le facoltà universitarie economiche o giuridiche.

Art. 5 - Limiti di ammissione

Ogni professionista non può accogliere nel proprio studio più di due praticanti.

Art. 6 - Libretto della pratica

Il praticante deve tenere apposito libretto della pratica. Il libretto della pratica è numerato e vistato dal presidente del collegio di iscrizione. Il praticante vi annota:

- gli atti e/o i compiti, comunque attinenti all’attività professionale, alla cui predisposizione e svolgimento abbia partecipato, con l’indicazione del loro oggetto;

- le questioni teorico-pratiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

Il libretto della pratica, con il visto del professionista, deve essere esibito al collegio, entro 60 giorni dal termine di ogni anno di pratica.
Il consiglio del collegio ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

Art. 7 - Sanzioni

In caso di dichiarazioni non veritiere il consiglio del collegio provvederà alla cancellazione del praticante dal registro e dovrà procedere disciplinarmente nei confronti del professionista iscritto che abbia rilasciato attestazioni o dichiarazioni mendaci.

Art. 8 - Interruzione della pratica

L’interruzione della pratica importa la cancellazione del praticante dal registro. La sospensione della pratica è ammessa solo nei seguenti casi:

a) assolvimento degli obblighi militari;
b) stato di gravidanza e puerperio;
c) malattia che determini un impedimento alla pratica per un periodo superiore a 6 mesi.

Della causa di interruzione, il praticante deve dare tempestiva comunicazione, sottoscritta anche dal professionista, per mezzo di raccomandata, al Collegio di iscrizione il cui consiglio provvede a deliberare la sospensione della pratica.
Alla cessazione della causa di interruzione, il praticante, entro 30 giorni, deve comunicare al Collegio con lettera raccomandata, sottoscritta anche dal professionista, di aver ripreso la pratica.
Il consiglio del collegio provvede a deliberare la ripresa della pratica con salvezza del periodo già maturato.

Art. 9 - Trasferimento presso altro studio

Il praticante che intende completare il periodo di pratica presso altro studio, deve darne comunicazione scritta al collegio, per mezzo di raccomandata, allegando le attestazioni di cessazione e di

ammissione rilasciate dai professionisti interessati.
Qualora il trasferimento di studio importi l’iscrizione nel registro praticanti di altro Collegio, contestualmente alla domanda, il praticante dovrà depositare il nulla-osta del presidente del collegio di  provenienza dal quale devono risultare le indicazioni di cui all’art. 1 del presente regolamento ed il periodo di pratica già svolto.
Al collegio di nuova iscrizione il praticante dovrà corrispondere la tassa di iscrizione di cui al 30 comma dell’art. 2.
La delibera di trasferimento è assunta dal consiglio del collegio e comunicata nei termini e con le modalità di cui all’art. 3 anche al collegio di provenienza.
Nella delibera dovrà essere riconosciuto l’inizio della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti del collegio di provenienza.

Art. 10 - Compiuta pratica

La pratica deve essere compiuta almeno 30 giorni prima del termine di presentazione della domanda per l’ammissione all’esame di abilitazione.
Il consiglio del collegio, previa restituzione del libretto della pratica da parte del praticante, verificato il compimento del periodo di praticantato, delibera la cancellazione dal registro dei praticanti e procede al rilascio del certificato di compiuta pratica, dandone comunicazione al praticante entro 15 giorni dalla delibera, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 - Norma transitoria

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai praticanti che abbiano presentato domanda d’iscrizione a decorrere dall’8 marzo 1992.