Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese e per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 1 della legge 28 dicembre 1952, n 3060, e l’articolo 47 dell’ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n 1068;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di adeguare la tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

Visto il parere espresso il 16 marzo 1993 dal Comitato Interministeriale prezzi, ai sensi dell’articolo 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Adunanza generale del 22 settembre 1994, del quale, salvo le eccezioni di cui appresso, sono stati recepiti tutti i rilievi in conformità con la tariffa dei dottori commercialisti;

Ritenuto che le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, in base alle quali gli onorari spettanti ai ragionieri debbono essere ridotti di un decimo rispetto a quelli fissati per i dottori commercialisti in considerazione della diversa preparazione culturale delle due categorie, non possono essere accolte alla luce di accadimenti successivi alla citata pronuncia (pubblicazione registro revisori contabili; equiparazione esame di abilitazione, prossima unificazione professioni) che rendono quanto meno inopportuna la differenziazionedei compensi in presenza di uguali prestazioni professionali;

Ritenuto, altresi, opportuno mantenere, nonostante le obiezioni del Consiglio di Stato, la formulazione del comma 3 dell’articolo 4, relativa alla determinazione dell’onorario secondo equità, apparendo equo riconoscere l’esercizio di tale facoltà anche al professionista;

Ritenuto, infine, necessario inserire nell’articolo 37, concernente la determinazione dei compensi per l’attività di componente del collegio sindacale, la indicazione del tetto massimo di lire 80.000.000, in armonia con quanto previsto per i dottori commercialisti dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, entrato in vigore successivamente alla pronuncia del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1997;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente regolamento:

 

TITOLO I
NORME GENERALI


Art.1
Contenuto della tariffa

1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione spettanti agli iscritti negli albi professionali dei ragionieri e periti commerciali.

Art.2
Classificazione dei compensi

1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al ragioniere, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per

a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno;
b) indennità;
c) onorari.

2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un’espressa deroga, con gli onorari.

Art.3
Criteri per la determinazione
dei compensi applicabili

1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa.
2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonchè dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.

Art.4
Valore della pratica

1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.

2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.
3. Qualora si abbia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonchè dell’entità dell’impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del consiglio del collegio di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata.

Art. 5
Onorari massimi

1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell’articolo 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del cinquanta per cento agli onorari indicati.

Art. 6
Maggiorazioni particolari

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al cento per cento.
2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al cinquanta per cento.
3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.

Art.7
Onorari minimi - Riduzioni particolari

1.Il ragioniere esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al quindici per cento.
2. Il ragioniere iscritto all’albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30 per cento.
3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.

Art. 8
Emissione della parcella

1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall’articolo 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo articolo 9, la parcella o l’avviso di parcella possono essere emessi a partire dal momento della conclusione della pratica.

Art.9
Parcelle periodiche

1. Quando l’incarico sia di lunga durata, il ragioniere può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.

Art.1O
Termine di pagamento delle parcelle

1. Trascorsi tre mesi dall’emissione della parcella o dell’avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.

Art.11
Pluralità dei professionisti
Collegio dei ragionieri

1. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l’opera prestatasecondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.

2. Quando la pratica è stata svolta da più ragionieri riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti ai collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un ragioniere con l’aumento del quaranta per cento per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.

 

Art.12
Incarichi connessi di più clienti

1. Quando il ragioniere riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al quaranta per cento nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

Art.13
Incarico non giunto a compimento

1. Quando l’incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il ragioniere ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della lorocessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

Art.14
Incarico gia iniziato da altri professionisti

1.Per l’incarico già iniziato da altri professionisti, al ragioniere spettano i compensi corrispondenti all’opera prestata, tenuto conto anche dell’eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell’incarico.

Art.15
Definizione della pratica con il concorso
del cliente o di terzi

1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l’opera del ragioniere, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al ragioniere oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il dieci per cento ed il trenta per cento.

2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al ragioniere, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.

Art.16
Applicazione analogica

1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

2.L’applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall’ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.

 

TITOLO II
RIMBORSI Dl SPESE

Art.17
Spese generali di studio

1.Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.

Art.18
Spese di viaggio e di soggiorno

1. Al ragioniere, che per l’adempimento dell’incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe dell’Automobile Club d’Italia del mezzo privato utilizzato.
3.Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d’albergo a quattro stelle.
4. È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al trenta per cento dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.

TITOLO III
INDENNITÁ

Art.19
Indennità

1. Al ragioniere spettano le seguenti indennità:

a) per l’assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:

b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: lire 100.000;

c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all’originale: lire 5.000 per ogni facciata;

d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da lire 30.000 a lire 200.000 mensili.

 

TITOLO IV
ONORARI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.2O
Classificazione degli onorari

1. Gli onorari si distinguono in:

a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all’esecuzione dell’incarico;
b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l’adempimento dell'incarico.

 

Art. 21
Cumulabilità degli onorari graduali

1. Gli onorari graduali di cui all’articolo 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norne tariffarie.
2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell’articolo 26.

Art. 22
Onorari preconcordati

1.In alternativa agli onorari di cui all’articolo 20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.
2.Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all’articolo 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all’articolo 7 della presente tariffa.
3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all’articolo 23 e non sono cumulabili con le indennità di cui all’articolo 19.

Art. 23
Maggiorazione degli onorari

1.Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell’esercizio della professione possono essere maggiorati del dieci per cento con un massimo di lire un milione per parcella.

 

Art. 24
Modalità tecniche di determinazione degli onorari

1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.
2 .Qualora il ragioniere preconcordi l’applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a) numeri 1) e 2) dell'articolo 19.

 

CAPO II - ONORARI GRADUALI

Art.25
Norma di rinvio

1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiarità, sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.

Art.26
Altri onorari graduali

1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l’adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al ragioniere spettano gli onorari graduali di cui alla tabella I che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinata in misura pari al valore del contratto come definito all'articolo 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o Enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica èdeterminato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.

 

CAPO III - ONORARI SPECIFICI

Sezione I - Amministrazione e liquidazione
di aziende, di patrimoni e di singoli beni

Art.27
Amministrazione di aziende

1. Gli onorari per l’amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell’impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.
2 .Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell’azienda nel periodo in cui il ragionierie ha l’incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il dieci per cento ed il cinquanta per cento.
3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 2386 del codice civile.

Art. 28
Amministrazione di patrimoni e di beni

1. Per l’amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) immobili civili ed industriali concessi in locazione:

b)fondi rustici affittati:
gli stessi onorari della lettera a) ridotti del trenta per cento;

c) aziende concesse in affitto:
gli stessi onorari della lettera a) ridotti del cinquanta per cento.

d) beni mobili ed altri valori mobiliari:
una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al tre per cento.

2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al cinque per cento del valore patrimoniale dei beni.

3. Qualora sia affidata al ragioniere, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere 5) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell’esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al cinque per cento dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.

4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell’amministrazione ordinaria dei beni.

Art.29
Custodia e conservazione di beni e di aziende

1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al ragioniere spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo zero virgola due per cento e lo zero virgola tre per cento del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale.

Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.

2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.

3. L’onorario annuo minimo per , le prestazioni di cui al presente articolo è di lire 200.000.

 

Art. 30
Liquidazione di aziende

1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l’estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al ragioniere spettano i seguenti onorari:

a) qualora il ragioniere assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275 - 2309 - 2450 del codice civile:

1) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato, calcolato per scaglioni:

fino a lire 100.000.000 il cinque per cento;

da lire 100.000.001                  a lire 500.000.000 il quattro per cento;

da lire 500.000.001                  a lire 1 .000.000.000 il tre per cento;

da lire 1.000.000.001                a lire 5.000.000.000 il due per cento;

oltre lire 5.000.000.000             l’uno per cento;

2) un compenso pari allo zero virgola settantacinque per cento delle passività definitivamente accertate;

3) l’onorario minimo è di lire 3.000.000.

b) qualora l’incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell’assistenza al liquidatore o all’imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alla precedente lettera a) è applicata una riduzione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento. L’onorario minimo è di lire 2.000.000.

2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende, gli onorari previsti al comma 1 del presente articolo é applicata una riduzione compresa tra il cinque per cento ed il venti per cento.

3. Gli onorari previsti ai commi 1 è 2 del presente articolo si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile e dell’articolo 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo1942, n. 267.

4. Gli onorari stabiliti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte.

5. Qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, gli onorari di chi al presente articolo sono cumulabili con quelli di cui agli articoli 27, 28 e 29, ridotti del venti per cento.

Sezione II Perizie e valutazioni

Art. 31
Perizie, valutazione e pareri

1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziariem enti, arbitri e periti, nonchè per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue e calcolati per scaglioni

a) perizie, motivati e consulenze
1- sul valore della pratica

fino   100.000.000   6 %
da lire 100.000.001 500.000.000         4 %
da lire 500.000.001 1.000.000.000       2%
da lire 1.000.000.001 5.000.000.000  1%
oltre 5.000.000.000     0,5%
       
     

 

2) l'onorario minimo è di lire 1.000.000

 

b) valutazione dei singoli beni e diritti
1) sull'ammontare dei valori

fino   100.000.000   1,5 %
da lire 100.000.001 500.000.000         1 %
da lire 500.000.001 1.000.000.000       0,5 %
da lire 1.000.000.001 5.000.000.000  0,2%
da lire 5.000.000.001   10.000.000.000 0,1%
oltre 10.000.000.000   0,05
     

 

 

2) l'onorario minimo è di lior 750.000

b) valutazione di aziende, rami di aziende e patrimoni.
1) Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste rettificative dell'attivo.

fino   500.000.000   1 %
da lire 500.000.001 2.000.000.000         0,5 %
da lire 2.000.000.001 5.000.000.000       0,25 %
da lire 51.000.000.001 20.000.000.000  0,1%
da lire 20.000.000.001   50.000.000.000 0,05%
oltre 50.000.000.000   0,025%
     

 

2) l'onorario minimo è di lior 2.500.000

3) Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende o i complessi di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.

d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate

1) Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.

2)) L’onorario minimo è di lire 1.500.000.

e) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343 bis e 2501 quinquies del codice civile si applicano gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato riferimento, per le relazioni di stima di cui all’articolo 2501 quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.

Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra il trenta per cento ed il cinquanta per cento se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.

3. Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione compresa tra il venti per cento ed il sessanta per cento se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.

 

Sezione III- Lavori contabili e bilanci

Art.32
Ispezioni amministrative e contabili

1.Gli onorari per le ispezioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità nonché per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal ragioniere e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall’articolo 24.

Art.33
Impianto e tenuta di contabilltà

1. Per l’organizzazione e l’impianto di contabilità competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall’articolo 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell’incarico.

2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati al ragioniere competono i seguenti onorari:

a) Contabilità ordinaria

In alternativa:

1) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed, un accredito sul libro giornale: da lire 3.000 a lire 6000; per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da lire 1.500 a lire 3.500;

2) fino a 500 rilevazioni contabili annue, intendendosi come tali ogni registrazione che cornporti un massimo di quattro addebiti o accrediti sul libro giornale: da lire 1.800.000 a lire 4.000.000; da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da lire 4.000.000 a lire 9.000.000; oltre le 2.000. rilevazioni contabili annue: un aumeto sul compenso precedente da lire 200.000 a lire 350.000 ogni 100 rilevazioni.

3) un compenso determinato in percentuale sul volume d’affari realizzato nel periodo, calcolato per scaglioni come segue, su base annuale:

fino a lire 300.000.000 tra l’uno virgola cinque ed il due virgola cinque per cento;

da lire 300.000.001 a lire 600.000.000 tra lo zero virgola settantacinque e l’uno virgola cinque per cento;

da lire 600.000.001 a lire 1.200.000.000 tra lo zero virgola venticinque per cento e lo  zero virgola settantacinque per cento;

da lire 1.200.000.001 a lire 5.000.000.000 tra lo zero virgola zero settantacinque e lo zero virgola venticinque per cento;

oltre lire 5.000.000.000 tra lo zero virgola zero venticinque e lo zero virgola zero settantacinque per cento.

b) Contabilità semplificata

fino a 100 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede:
da lire 1.200.000 a lire 1.800.000;
da 101 a 300 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede:
da lire 1.600.000 a lire 3.000.000;
da 301 a 600 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede:
da lire 2.400.000 a lire 4.000.000;
oltre le 600 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede:

un aumento sul compenso precedente da lire 300.000 a lire 500.000 ogni 100 fatture o rilevazioni. L’onorario minimo mensile è di lire 100.000.

3. Agli onorari di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera a) del comma 2 è applicata una maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento nel caso in cui il ragioniere debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal  cliente. L’onorario minimo mensile è di lire 150.000.

4. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra lire 200.000 e lire 600.000 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità

Art.34
Bilancio

1. Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge accompagnati da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti dal codice civile, sono determinati nel modo seguente, calcolati per scaglioni:

a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonchè delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:

 

fino a lire 250.000.000 lo zero virgola cinque per cento;
da lire 250.000.001 a lire 500.000.000 lo zero virgola venticinque per cento;
da lire 500.000.001 a lire 1.000.000.000 lo zero virgola centoventicinque percento;
da lire 1.000.000.001 a lire 2.500.000.000 lo zero virgola zero settantacinque per cento;
da lire 2.500.000.001 a lire 5.000.000.000 lo zero virgola zero quattro per cento;
da lire 5.000.000.001 a lire 10.000.000.000 lo zero virgola zero venticinque per cento;
da lire 10.000.000.001 a lire 25.000.000.000 lo zero virgola zero centoventicinque per cento;
da lire 25.000.000.001 a lire 50.000.000.000 lo zero virgola zero zero sei per cento;
oltre lire 50.000.000.000 lo zero virgola zero zero cinque per cento;

b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:

fino a lire 1.000.000.000 lo zero virgola quindici per cento;
da lire 1.000.000.001 a lire 2.500.000.000 lo zero virgola zero settantacinque per cento;
da lire 2.500.000.001 a lire 5.000.000.000 lo zero virgola zero quattro per cento;
da lire 5.000.000.001 a lire 10.000.000.000 lo zero virgola zero due per cento;
da lire 10.000.000.001 a lire 25.000.000.000 lo zero virgola centoventicinqe per cento;
da lire 25.000.000.001 a lire 50.000.000.000 lo zero virgola zerozero settantacinque per cento;
oltre lire 50.000.000.000 lo zero virgola zerozero cinque per cento.

c) L’onorario minimo è di lire 1.000.000.

2. Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.

4. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.

Art.35
Bilanci tecnici

I. Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'articolo 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.

Sezione IV - Avarie

Art. 36
Regolamento e liquidazioni di avarie

1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al ragioniere i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a lire 10.000.000 dal sei per cento all’otto per cento;
da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 dal quattro per cento al sei per cento;
da lire 50.000.001 a lire 200.000.000 dal due per cento al quattro per cento;
da lire 200.000.001 a lire 500.000.000 dall’uno per cento al due per cento;
da lire 500.000.001 a lire 2.000.000.000 dallo zero virgola cinque per cento all’uno per cento;
oltre lire 2.000.000.000 lo zero virgola venticinque per cento.

L’onorario minimo è di lire 300.000.

2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano al ragioniere i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a lire 10.000.000 dal quattro per cento al sei per cento;
da lire 10.000.001 a lire 30.000.000 dal due per cento al quattro per cento;
da lire 30.000.001 a lire 100.000.000 dall’uno per cento al due per cento;
da lire 100.000.001 a lire 500.000.000 dallo zero virgola cinque per cento all’uno per cento;
oltre lire 500.000.000 lo zero virgola venticinque per cento.

L’onorario minimo è di lire 200.000.

Sezione V - Funzioni di sindaco o revisore

Art.37
Funzioni di sindaco nelle società

1. Al ragioniere, sindaco di società, oltre ai compensi per rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:

a) l’espletamento delle verifiche trimestrali;
b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all’assemblea dei soci;
c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea che non porti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio annuale di esercizio - e del comitato esecutivo, nonchè per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale - ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali - finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all’esame delle denunzie ai sensi delrarticolo 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l’organo amministrativo.

2. L’onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull’ammontare, complessivo dei componenti positivi di reddito lordo risultanti dal conto economico dell’esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell’incarico nel corso dell’esercizio, dell’esercizio precedente, e determinato come segue:

fino a lire 499.999.999: da lire 1.000.000 a lire 1.200.000;
da lire 500.000.000 fino a lire 4.999.999.999: da lire 1.200.000 a lire 2.400.000;
da lire 5.000.000.000 fino a lire 49.999.999.999: da lire 2.400.000 a lire 4.800.000;
oltre lire 50.000.000.000: da lire 4.800.000 a lire 8.000.000.

3. Il compenso di cui al comma 2 è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell’esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.

4. L’onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull’ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d’esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capilale sociale, e determinato come segue:

fino a lire 199.999.999: da lire 1.000.000 a lire 1.500.000;
da lire 200.000.000 fino a lire 999.999.999: da lire 1.500.000 a lire 2.500.000;
da lire 1.000.000.000 fino a lire 4.999.999.999: da lire 2.500.000 a lire 4.000.000;
da lire 6.000.000.000 fino a lire 19.999.999.999: da lire 4.000.000 a lire 6.000.000;
oltre lire 20.000.000.000: lire 6.000.000 più un aumento di lire 1.000.000 ogni lire 10.000.000.000 o frazione di lire 10.000.000.000.

 

****

 

 

Sezione VI - Arbitrati

Art.39
Arbitrati

1. Gli onorari spettanti al ragioniere investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al,valore,dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l’arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti, in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.

2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell’articolo 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall’articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore di beni, dei paatrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.

 

3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrariodevono essere congruamente ridotti.

4.Onorario minimo lire 3.000.000.

 

Sezione VII - Operazioni societarie

Art.40
Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale

1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al ragioniere competono onorari determinati, con riferimento all’importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:ra si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del cinquanta per cento. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.

6. L’onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella contenuta nell’articolo 28 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.

7. Qualora il ragioniere abbia la carica di presidente del Collegio i compensi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono maggiorati del cinquanta per cento.

8. Gli onorari specifici di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’articolo 26.

9. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del cento per cento in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.

10. I compensi di cui al presente articolo si applicano anche per il ragioniere che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.

11. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

12. Salvo diverso accordo tra le parti, gli onorari da corrispondere a norma del presente articolo non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000.

Art.38
Funzioni di revisore in enti pubblici

1. Al ragioniere, revisore in Enti Pubblici, per i quali non sia prevista un’apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all’articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:

a) alle entrate degli enti anzichè ai componenti positivi di reddito;

b) al fondo di dotazione anzichè al patrimonio netto;

c) al fondo di dotazione anzichè al capitale sociale.

2. Qual’ora l’incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al cento per cento.

3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

 

Sezione VI - Arbitrati

Art.39
Arbitrati

1. Gli onorari spettanti al ragioniere investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al,valore,dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l’arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti, in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.

2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell’articolo 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall’articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore di beni, dei paatrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.

 

3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrariodevono essere congruamente ridotti.

4.Onorario minimo lire 3.000.000.

Sezione VII - Operazioni societarie

Art.40
Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale

1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al ragioniere competono onorari determinati, con riferimento all’importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:

fino a lire 200.000.000 dal due per cento al quattro per cento;
da lire 200.000.001 a lire 1.000.000.000 dall’uno per cento al due per cento;
da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000 dallo zero virgola cinque per cento all’uno per cento;
da lire 5.000.000.001 a lire 20.000.000.000 dallo zero virgola venticinque per cento allo zero virgola cinque per cento;
oltre lire 20.000.000.000 dallo zero virgola uno per cento allo zero virgola venticinque per cento;

L’onorario minimo è di lire 1.000.000.

2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il dieci per cento ed il trenta per cento, fatto salvo l’onorario minimo.

3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.

4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’articolo 26.

 

Art.41
Trasformazione, fusione, scissione
e concentrazione di società

1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al ragioniere gli onorari di cui alla lettera a) del precedente articolo 34 con una maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento a seconda della molteplicità e dell’importanza delle suddette prestazioni.

2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al ragioniere competono onorari determinati, con riferimento all’ammontare dell’attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell’articolo 2501 ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:

fino a lire 1.000.000.000 dallo zero virgola cinque per cento al tre, per cento;
da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000 dallo zero virgola venticinque per cento all’uno virgola cinque per cento;
da lire 5.000.000.001 a lire 20.000.000.000 dallo zero virgola cento venticinque per cento allo zero virgola settantacinque per cento;
oltre lire 20.000.000.000 dallo zero virgola zero cinque per cento allo zero virgola tre per cento.

L’onorario minimo è di lire 1.000.000.

3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’articolo 26.

Art.42
Assistenza societaria configuartiva e generica

1. Per l’assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente articolo 55, al ragioniere conpetono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonchè alla natura e all'importanza della società.

2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’articolo 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi dei medesimo articolo.

 

Sezione VIII - Componimenti amichevoli

Art.43
Componimenti amichevoli

1. Al ragioniere, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:

a) un compenso fisso di lire 15.000 per ciascun creditore;

b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato, calcolato per scaglioni:

fino a lire 500.000.000 dal tre per cento ai quattro per cento;
da lire 500.000.001 a lire 1.000.000.000 dal due per cento al tre per cento;
da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000 dall’uno virgola cinque per cento al due per cento;
da lire 5.000.000.001 a lire 10.000.000.000 dall’uno per cento all’uno virgola cinque per cento;
oltre lire 10.000.000.000 dallo zero virgola cinque per cento all’uno per cento.

2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al ragioniere competono, altresì, gli onorari previsti all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 1), applicando ad essi una riduzione del cinquanta per cento.

3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.

4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, ai compensi di cui alla lettera b), comma 1, del presente articolo è applicata una riduzione compresa tra il quaranta per cento e l’ottanta per cento, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.

5. Gli onorari previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’articolo 26.

6. Se il componimento amichevole non riesce, al ragioniere, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a), comma 1, del presente articolo e gli onorari graduali di cui all’articolo 26 della, presente tariffa; in ogni caso l’ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.

7. L’onorario minimo è di lire 2.000.000.

 

Sezione IX - Procedure concorsuali

Art.44
Assistenza in procedure concorsuali

1. Per le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall’articolo 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al ragioniere sono determinati come segue:

a) nel caso in cui dette procedure si concludano con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall’articolo 43 applidando ad essi una riduzione compresa tra il trenta per cento ed il quaranta per cento per il concordato preventivo ed una riduzione compresa tra il quaranta per cento ed il cinquanta per cento per l’amministrazione controllata;

b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall’articolo 43 applicando ad essi una riduzbne compresa tre il cinquanta per cento ed il settanta per cento, inteso che tale quantificazione non può essere inferiore a quella ottenuta con l’applicazione degli onorari graduali di cui all'articolo 26.

2. Per le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall'articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il sessanta per cento e l’ottanta per cento; tale quantificazione non può mai essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali di cui all'articolo 26.

3. Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con l’intervento di un garante, competono gli onorari di cui all'articolo 43 applicando una riduzione compresa tre il quaranta per cento ed il cinquanta per cento; qualora il concordato fallimentare venga proposto con l’intervento di un assuntore, competono gli onorari di cui all’articolo 43 con una riduzione compresa tre il trenta per cento ed il quaranta per cento.

4. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall’esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura.

5. Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l’avvenuta omologa del concordato o l’approvazione da, parte dei creditori della proposta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata o del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Eventuali circostanze successive che dovessero, comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari relativi all’incarico già favorevolmente concluso.

6. Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l’applicazione degli onorari propri per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l’applicazione di una ulteriore riduzione compresa tra il trenta per cento ed il cinquanta per cento.

7. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’articolo 26.

8. Nel caso in cui l’assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l’espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all’articolo 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.

Sezione X Consulenza contrattuale

Art.45
Consulenza contrattuale

1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all’acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonchè al recesso ed esclusione di soci, al ragioniere, tenuto conto dell’attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:

fino a lire 100.000.000 dal due per cento al cinque per cento;
da lire 100.000.001 a lire 500.000.000 dall’uno virgola venticinque per cento al tre per cento;
da lire 500.000.001 a lire 2.000.000.000 dallo zero virgola settantacinque percento al due per cento;
da lire 2.000.000.001 a lire 5.000.000.000 dallo zero virgola quattro per cento all’uno virgola venticinque percento;
oltre lire 5.000.00000 dallo zero virgola due per cento allo zero virgola settantacinque   per cento.

2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni;

fino a lire 50.000.000 dall’uno per cento al sei per cento;
da lire 50.000.001 a lire 250.000.000 dallo zero virgola setta ntacinque per cento al quattro per cento;
da lire 250.000.00l a lire 1.000.000.000 dallo zero virgola cinque per cento al tre per cento;
da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000 dallo zero virgola venticinque per cento all’uno virgola
venticinque per cento;
oltre lire 5.000.000.000 dallo zero virgola quindici per cento all’uno per cento.

3. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall’ammontare dei corrispetivi pattuiti.

4. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.

5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.

6. Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato con riferirnento al contratto nominato analogicamente più simile.

7. L’onorario minimo è di lire 300.000

 

Sezione XI - Assistenza rappresentanza e consulenza tributaria

 

Art.46
Disposizioni generali

1. È definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolari elaborazione.

2. È definita rappresentanza tributaria l’intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.

3.È definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell’amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportune in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.

4. Per l’assistenza tributaria al ragioniere competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell'articolo 47 della presente tariffa.

5. Per la rappresentanza tributaria al ragioniere competono onorari graduali, come precisati nell’articolo 48 della presente tariffa.

6. Per la consulenza tributaria al ragioniere, oltre agli onorari graduali di cui all’articolo 26, competono onorari specifici, come precisati nell'articolo 49 della presente tariffa.

7. Sia gli onorari per l’assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.

Art.47
Assistenza tributaria

1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell’atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.

3. Il valore della pratica è determinato:

a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all’importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;

b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all’importo complessivo delle ritenute operate;

c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;

d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base al valore dichiarato dei beni;

e) per i ricorsi, appelli; memorie alle Commissioni Tributarie: in base all’importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie,

soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;

f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.

4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all’interno del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all’interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questione trattata.

Art.48
Rappresentanza tributaria

1. Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 che fa parte integrante del presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.

2. Il valore della pratica è determinato in base all’importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all’importo delle imposte che potrebbero essere accertate.

Art.49
Consulenza tributaria

1. Al ragioniere per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l’uno per cento ed il cinque per cento del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera e), comma 3, dell’articolo 47 avendo riguardo sia all’importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all’articolo 3 della presente tariffa.

2. Nella determinazione dell’onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.