TAVOLE ONORARI


Valore della pratica (in milioni)

1) Interventi personali:

fino a 50 da 50 a 100 da 100 a 300 da 300 a 600 oltre 600
a) Consultazioni telefoniche - per chiamata min 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
max 20.000 25.000 30.000 40.000 50.000
B)Riunioni con il cliente ( o sui mandatari) min 15.000 25.000 30.000 40.000 60.000
max 30.000 40.000 50.000 60.000 100.000
C)Riunioni con più parti min 25.000 40.000 60.000 80.000 100.000
max 50.000 60.000 80.000 100.000 150.000
D)Partecipazioni   ad assemblee societarie min 30.000 60.000 80.000 100.000 120.000
max 60.000 80.000 100.000 120.000 200.000

 

2) Prestazioni Tecniche Varie

fino a 50 da 50 a 100 da 100 a 300 da 300 a 600 oltre 600
A)Esame e studio della pratica e di documenti min 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
max 20.000 25.000 30.000 40.000 50.000
B)Pareri scritti min 20.000 30.000 40.000 60.000 80.000
max 40.000 50.000 60.000 80.000 100.000
C)Redazione di statuti .. min 30.000 50.000 60.000 80.000 100.000
max 50.000 60.000 80.000 100.000 150.000
D)Depositi, pubblicazioni.. min 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
max 60.000 80.000 100.000 120.000 200.000

 

Note al punto 1)

1) Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) gli onorari sono stabilti per ora o frazione di ora.

Gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l’intervento, sono determinati applicando Il compenso minimo per non più di quattro ore.

2) Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi riguardo all’effettivo valore della pratica tenuto conto dei criteri generati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Nota al punto II)

Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi particolare riguardo alle difficoltà della pratica, tenuto conto del criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

N.B.: tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se il valore della pratica supera lire 2.000.000.000 e triplicati se supera lire 10.000.000.000.

 

Tabella 2 (art.47, Comma 1)

A) Dichiarazioni dei redditi propri e di terzi

a) per la redazione di ciascun quadro analitico, per ciascun tipo di reddito o percipiente

(assumendosi come redazione di un quadro la elencazione, anche nello stesso foglio,

di quattro diverse fonti di reddito dello stesso tipo o di quattro diversi percipienti) lire 10.000

b) per ciascun documento o copia di documento allegato lire 3.000

c) per la redazione di tutti gli altri dati, notizie e quadri riepilogativi richiesti:

c1) per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche   lire 30.000

c2) per la dichiarazione dei redditi delle società di persone lire 60.000

c3) per la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche lire 100.000

c4) per la dichiarazione dei sostituti di imposta:

- comprendente redditi di lavoro dipendente lire 100.000

- non comprendente redditi di lavoro dipendente lire 50.000

B) Dichiarazioni Iva (senza relativi elenchi) lire 150.000

C) Elenchi relativi alla dichiarazione Iva

a) per la redazione di ciascun elenco lire 20.000

b) per ogni 10 righe compilate di ciascun elenco lire 10.000

D) Dichiarazioni di successione

a) per ogni cespite dichiarato lire 50.000

b) per ogni passività dichiarata lire 20.000

E) Dichiarazioni lnvim lire 200.000

F) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie di I e II Grado lire 100.000

G) Ricorsi, appelli e memorie alla Commissione Centrale lire 200.000

H) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati agli uffici finanziari lire 50.000

 

Tabella 3 (art.47, comma 2)

Valore della pratica (in milioni)

 

fino a 100 da 500 a 1000 oltre 1000
1)Dichiarazioni dei redditi min 50.000 200.000 600.000
max 300.000 800.000 2.000.000
B)Ricorsi, appelli alle Commissioni Tributarie min 50.000 500.000 2.000.000
max 500.000 4.000.000 10.000.000
C)Comunicazionii, denunce a Uffici Finanziari min 50.000 200.000 500.000
max 300.000 1.000.000 3.000.000

 

Tabella 4 (art.48)
interventi

Valore della pratica (in milioni)

fino a 20 da 20 a 100 da 100 a 1.000 oltre 1.000
1)Presso Uffici Finanziari min 40.000 50.000 80.000 150.000
max 50.000 80.000 150.000 250.000
B)in occasione di verifiche fiscali min 50.000 70.000 100.000 150.000
max 70.000 100.000 150.000 250.000
C)presso le Commissioni Tributarie min 150.000 200.000 300.000 500.000
max 200.000 300.000 500.000 1.500.000

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’art. 8: - Il testo vigente dell’art. 2234 del codice civile è il seguente:

"Art. 2234 (Spese e acconti). - Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso"

Nota all’art. 27: - Il testo vigente dell’art. 2386 del codice civile prevede che:

"Art. 2386 (Sostituzione degli amministratori). - Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori cosi nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall’assemblea scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata di urgenza dal collegio sindacale; il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Note art. 30: - Il testo vigente dell’art. 2275 del codice civile così recita:

"Art. 2275 (Liquidatori). - Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogui caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci".

- Il testo vigente dell’art. 2309 del codice civile è così formulato:

"Art. 2309 (Pubblicazione della nomina dei liquidatori). - La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori e devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese.

I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe".

- Il testo vigente dell’art. 2450 del codice civile è il seguente:

"Art. 2450 (Nomina e revoca dei liquidatori). - La nomina dei liquidatori spetta all’assemblea, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. L’assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria.

Nel caso previsto dal n. 3 dell’articolo 2448, o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea

straordiaria o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico

ministero.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori".

- Il testo vigente dell’art. 1977 del codice civile prevede che:

"Art. 1977 (Nozione). - La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti".

- Il secondo comma dell’art. 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), così recita:

"Art. 160 (Condizioni per l’ammissione della procedura). - 1. (Omissis).

2. La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:

1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se è proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi;

2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo pitrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall’art. 46, sempre chè la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1".

Note all’art. 31: - Il testo vigente dell’art. 2343 del codice civile come sostituito dall’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30 (Modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 412 è il seguente:

"Art. 2343 (Stima dei conferimenti in natura e di crediti). -

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, criteri di valutazione seguiti, nonchè l’attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell’eventuale sovrapprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento.

La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.

All’esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell’art. 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quella per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società".

- Il testo vigente dell’art. 2343-bis del codice civile, aggiunto dall’art. 7 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986 n. 30 è il seguente:

"Art. 2343-bis (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori). - L’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli aamministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizato dall’assemblea ordinaria.

L’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonchè l’attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere

indicato.

La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall’autorizzazione il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione dell’esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese; del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società nè a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa".

- Il testo vigente dell’art. 250l-quinquies del codice civile, aggiunto dall’art. 6 del D. Lgv. 16 gennaio 1991, n. 22 (Attuazione delle direttive n. 78/855/CEB e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 26 mazzo 1990, n. 69) prevede che:

"Art. 2501-quinquies (Relazione degli esperti). - Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la deternzinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dell'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L’esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L’esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione; ai loro soci e di terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

La relazione quanto alle Società quotate in borsa, è redatta da società di revisione.

Nota all’art. 37: -Il testo vigente dell'art. 2408 del codice civile così recita:

"Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). - Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della de denunzia nella relazione all’assemblea.

Se la denunzia è fatta dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere".

Nota all’art. 41;

Il testo vigente dell’art. 2501-ter del codice civile, aggiunto dall’art. 4 del citato D.Lgv.16 gennaio l991, n. 22 è così formulato:

"Art. 2501-ter (Situazione patrimoniale). - Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

La situazione patrimoniale è redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo e stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma".